L’UNI – Ente nazionale di unificazione – ha elaborato una serie di norme tecniche sulla segnaletica che deve essere utilizzata nelle località invernali e sciistiche per la pratica degli sport invernali e ha messo a disposizione del Ministero delle Infrastrutture un sistema completo di segnalazione elaborato da un Gruppo di lavoro, costituito da rappresentati degli operatori di settore, delle province e delle regioni più interessate e della Federazione Italiana Sport Invernali.
CARTELLI IN PISTA. I gestori degli impianti di risalita sono obbligati per legge a installare specifici segnali sulle piste da sci che indichino, in maniera corretta e visibile, pericoli e divieti. Si tratta di una trentina di cartelli facilmente riconoscibili e con colori prestabiliti, suddivisi in segnali di pericolo, divieto, obbligo e informazione. I cartelli indicano dunque la presenza di una strettoia o il divieto di camminare sulla pista da sci, la presenza di una pista da snowboard, di un sentiero invernale e la difficoltà della pista (blu per quelle facile, rosso per le piste di media difficoltà e nero per le piste con pendenza superiore al 40%).
CASCHI PROTETTIVI. Dallo scorso 2 marzo 2006 un Decreto del Ministero della Salute ha stabilito che i caschi protettivi, obbligatori per i ragazzi al di sotto dei 14 anni di età devono durante la pratica dello sci alpino e dello snowboard, sono quelli conformi alla norma tecnica UNI EN 1077:1998. I “caschi sicuri” si riconoscono perché marcati con l’indicazione EN 1077, oltre che con la sigla CE.
GLI OCCHIALI GIUSTI. La norma UNI EN 174 “protezione personale degli occhi – maschere per lo sci da discesa” si applica a tutte le maschere utilizzate per la protezione degli occhi durante lo sci e la pratica dello snowboard. Anche gli occhiali devono infatti rispettare i requisiti di sicurezza: non avere bordi taglienti, essere provvisti di fascia elastica regolabile, essere composti di materiali atossici e anallergici. Gli occhiali sicuri sono riconoscibili dalla marcatura CE e dalle informazioni fornite dal fabbricante che devono riportare, per esempio, il numero e la data della norma applicata, il nome o il marchio del fabbricante, le istruzioni per l’uso, la manutenzione e la pulizia.
ATTREZZATURA DA NEVE. Le protezioni paraschiena sono leggeri “scudi” articolati, s’indossano sotto la giacca a vento, e garantiscono l’assorbimento degli urti nonché la copertura di una certa percentuale della schiena. Gli scarponi devono incastrarsi perfettamente con l’attacco dello sci. Le racchette da sci devono garantire la resistenza e la deformazione in caso di urto e cadute. E per quanto riguarda lo snowboard, è importante – sottolinea l’UNI – che i sistemi di sicurezza abbiano precise caratteristiche che rispettino quanto stabilito dalle norme: la resistenza e il corretto funzionamento alle basse temperature, le istruzioni per il montaggio e l’uso.
LA GIACCA ADATTA. La norma UNI EN 342:2004 relativa a “Indumenti di protezione – Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo” pone l’attenzione sull’isolamento termico, che rappresenta la proprietà principale per questo genere di indumento. C’è inoltre un’etichettatura che evidenzia i valori di isolamento termico, la classe di permeabilità all’aria e facoltativamente la resistenza alla penetrazione dell’acqua. La giacca a vento “ideale” deve inoltre rispettare alcune caratteristiche come la tenuta al passaggio della piuma e del piumino, la repellenza all’acqua, la solidità del colore rispetto allo sfregamento, al lavaggio, al sudore e alla luce.
Via | Help Consumatori