Categories: Curiosità

Vacanze rovinate, ecco i dati dell’estate 2012

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Secondo quanto reso noto dall’Unione Nazionale Consumatori (UNC), che ha monitorato le prenotazioni ed il grado di soddisfacimento dei turisti per questa estate 2012, pare che i nostri connazionali preferiscano il turismo fai da te ai pacchetti all inclusive, che invece hanno causato seri problemi ai viaggiatori. Tra i reclami invece spiccano quelli relativi ai bagagli, persi o trafugati: pare che siano stati molti i casi segnalati all’associzione nel corso della stagione estiva.

Unione consumatori ha stilato una classifica dei più frequenti disservizi turistici segnalati: in percentuale emerge quanto segue. Sistemazioni alberghiere insoddisfacenti 31%,  inadempimento contrattuale nei viaggi tutto compreso 27%, smarrimento/ritardata consegna/danneggiamento bagagli 22%, truffe (agenzie fantasma, overbooking)16%, annullamento/ritardo voli 4%. L’avvocato Massimiliano Dona, segretario generale dell’associazione afferma:

Se si è prenotato un viaggio tutto compreso e il soggiorno non si è svolto esattamente come previsto entro dieci giorni lavorativi dal rientro, è necessario che il consumatore formalizzi un reclamo con richiesta di rimborso, a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata al tour operator, all’agenzia di viaggi e per conoscenza alla nostra Unione, conservando, in ogni caso, il catalogo e la documentazione di viaggio (anche fotografica) comprovante i disagi subiti. Ricordiamo infine  che è sempre a disposizione il nostro sportello turismo@consumatori.it, al quale è possibile inviare la propria segnalazione avendo cura di indicare nell’oggetto dell’e-mail vacanza rovinata.

Prima di gettare la spugna e di pensare con tristezza alla vostra bella vacanza rovinata per colpa di qualche disservizio, rivolgetevi all’associazione o ad un legale , che possa valutare insieme a voi il da farsi: ricordate che il nostro ordinamento prevede una tutela per il consumatore che non abbia potuto godere della vacanza, a causa di disservizi imputabili all’organizzatore del viaggio. Il riferimento è decreto legislativo 17- 3- 1995 D n° 111 che ha applicato la direttiva CEE n° 90/314 del 13-6-1990 anche nel nostro paese.

Fonte: UNC unione nazionale consumatori

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