Codici ha formulato il decalogo del turista, una serie di consigli al fine di evitare spiacevoli sorprese nell’acquisto di pacchetti “all inclusive”. Si stima che un buon 26% degli 11 milioni di italiani in partenza per le vacanze si rivolgerà infatti ad agenzie turistiche e l’associazione intende mettere in guardia dalle frodi e dai raggiri che al termine del periodo delle vacanze, ogni anno, contribuiscono alla stesura dei bilanci finali. Occorre pertanto controllare il contenuto dei contratti dei pacchetti turistici verificando che siano indicate la destinazione, la durata, la data d’inizio e la conclusione del viaggio, nonchè il nome, l’indirizzo, il numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o del venditore che sottoscrive il contratto. Devono essere specificati per iscritto il prezzo del pacchetto, le modalità della sua revisione, i diritti e le eventuali tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e tutti gli altri oneri posti a carico del viaggiatore. E’ altresì necessario che sia definito l’importo (comunque non superiore al 25% del prezzo) da versarsi all’atto della prenotazione, nonché, il termine per il pagamento del saldo. Il venditore o l’agenzia deve comunicare preventivamente i mezzi, le caratteristiche e tipologie di trasporto insieme a data, ora, e luogo della partenza e del ritorno e, laddove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti. Deve essere precisato il termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio e le eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo. Codici ricorda inoltre che il tour operator è tenuto per legge a dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso il consumatore per i danni alla persona o alle cose mentre il consumatore, non è assolutamente obbligato a stipulare una propria polizza assicurativa (che è facoltativa), come a volte si tenta di far credere.
Via | Helpconsumatori